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Statuto

Art. 1 - Costituzione, sede, durata, carattere

[1] Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita una Associazione denominata "ESSERE ", con sede in Pinzano al Tagliamento fraz. Borgo Ampiano N. 45- 33094( PN). L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.

[2] L'Associazione si connota con i caratteri distintivi di:

– Associazione culturale, sportiva, ricreativa;

– Associazione di promozione sociale;

– Associazione di formazione extra-scolastica della persona.

[3] L'Associazione:

– è senza fini di lucro (non profit);

– ha carattere solidaristico;

– è apolitica, apartitica, aconfessionale;

– ha carattere internazionale.


Art. 2 - Scopi istituzionali

[1] L'Associazione ha come propri scopi istituzionali:

la promozione e lo sviluppo dello yoga in tutte le sue forme e della cultura ad esso correlata

la promozione e lo sviluppo di attività ludico, motorie, sportive, ricreative, salutistiche e riabilitative atte a migliorare la qualità della vita;

 l'organizzazione e la gestione di corsi, centri ricreativi, centri vacanza , etc.

la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'arte in generale;

la promozione e lo sviluppo della didattica applicata all'istruzione e alla formazione;

la promozione e lo sviluppo della socializzazione;

la promozione e lo sviluppo dell'interazione fra la Scuola con il Mondo del lavoro e la Società civile.

[2] A titolo esemplificativo, gli scopi istituzionali dell'Associazione potranno venire perseguiti mediante:

realizzazione di corsi collettivi ed individuali di yoga e/o altra attività correlata a bambini, ragazzi, adulti;

l'organizzazione di convegni, mostre, concerti, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale;

  l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione

  la creazione di materiali ad uso didattico e la loro  diffusione anche attraverso le reti informatiche;

l’attività di formazione e di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente della Scuola, mediante l'uso delle NITs - New Information Technologies, specie di quelle che consentono la formazione e l'aggiornamento a distanza;

 l'attività di formazione extra-scolastica della persona, specie nell'ottica della formazione continua (Lifelong Learning);

– la promozione di 'gruppi d'acquisto', per l'acquisto collettivo di libri e di altri materiali suscettibili di uso didattico.


Art. 3 - Soci

[1] Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

[2] Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta o verbale al Comitato Direttivo, il quale deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego. Contro il diniego, l'aspirante Socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri. Con la predetta domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento. Contestualmente alla domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso. Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il giorno precedente quello fissato per l'Assemblea dei Soci comporta la decadenza automatica della qualità di Socio. La qualità di Socio è personale. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. La qualità di Socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione o per morte. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

[3] L'esclusione del Socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:

– inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo;

– status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione.

Il Socio escluso può ricorrere contro la delibera del Comitato Direttivo appellandosi al Collegio dei Probiviri.


Art. 4 - Organi

[1] Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Comitato Direttivo

c) il Presidente Onorario

d) il Presidente

e) il Vice Presidente

f) il Collegio dei Probiviri.


Art. 5 - Assemblea dei Soci

[1] L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea. L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci di maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.


Art. 6 - Assemblea Ordinaria

[1] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Comitato Direttivo determina il luogo, l'ora e l'Ordine del Giorno. L'Avviso di Convocazione deve essere reso noto almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

[2] L'Assemblea ordinaria:

– esamina e delibera la Relazione del Comitato Direttivo;

– esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario;

– esamina e delibera il Regolamento;

– nomina i membri del Comitato Direttivo;

– nomina i membri del Collegio dei Probiviri;

– esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

 [3] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente.

La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.

Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di semplice dei voti dei presenti.

Il segretario provvede a redigere il verbale dell’assemblea.


Art. 7 - Assemblea Straordinaria

[1] L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

[2] L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Sta-tuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con la maggioranza dei due terzi di voti dei presenti.


Art. 8 - Pubblicità degli atti

[1] Nell’albo dell'Associazione vengono pubblicati:

– gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci;

– le Relazioni del Comitato Direttivo;

– i Rendiconti economici e finanziari;

– i Verbali delle deliberazioni assembleari.


Art. 9 - Comitato Direttivo

[1] Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci di maggiore età. Il Comitato Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice-Presidente. I membri del Comitato Direttivo restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili.

[2] Ai membri del Comitato Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. A singoli membri del Comitato Direttivo possono venire assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

[3] Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; determina annualmente l'ammontare della quota associativa a carico dei Soci; conferisce ai singoli membri del Comitato Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone il compenso. Il Comitato Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci, determinando il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendone e coordinandone le attività.

Il Comitato Direttivo provvede per ciascun anno sociale a redigere il Rendiconto economico e finanziario e a redigere la Relazione del Comitato Direttivo da presentare all'Assemblea dei Soci. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Comitato Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Comitato Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Comitato Direttivo, riunito validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[4] Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Comitato Direttivo, gli altri membri provvedono a sostituirli. I membri del Comitato Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. Se viene meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Comitato Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 10 – Presidente Onarario

Il presidente onorario non e` perseguibile ne in modo civile o giuridica.


Art. 11 - Presidente

[1] Il Presidente del Comitato Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

[2] Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il presidente provvede a convocare il comitato esecutivo; in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli  a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 - Vice Presidente

Il Vice Presidente del Comitato Direttivo è anche il Vice Presidente dell'Associazione.


Art. 13 - Collegio dei Probiviri

[1] Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili. L'incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito.

[2] Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta, per essere giudicata in modo inappellabile, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e/o gli Organi dell'Associazione in merito all'attività dell'Associazione stessa. Il Collegio dei Probiviri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Comitato Direttivo delle domande degli aspiranti Soci.

[3] L'attività del Collegio dei Probiviri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità.


Art. 14 - Mezzi finanziari e risorse economiche

[1] I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione possono derivare:

1) dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci;

2) da contributi pubblici e privati;

3) da donazioni e eredità;

4) da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;

5) da proventi derivanti da iniziative promozionali.


Art. 15 - Fondo comune

[1] Le entrate indicate all'articolo precedente, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di decadenza, recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

I fondi comuni sono depositati presso banca o altro. Ogni operazione finanziaria è disposta dal presidente, o, a firma congiunte di due membri del comitato direttivo.


Art. 16 - Divieti

[1] Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.


Art. 17 - Regolamento

[1] Il Comitato Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.


Art. 18 - Anno sociale

[1] L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.


Art. 19 - Scioglimento

[1] Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

[2] In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.


Art. 20 - Norme transitorie

[1] Il primo Anno sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita l'Associazione e termina il 31 dicembre successivo.

[2] Il primo Comitato Direttivo, il primo Presidente, il primo Collegio dei Probiviri vengono nominati dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.

[3] L'ammontare della quota sociale relativa al primo Anno sociale viene determinato dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.